Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo
Lotterie
Con decorrenza 12 aprile 2002. è entrato in vigore il d.p.r. 430/2001 recante, tra l’altro, la revisione organica delle disposizioni di legge in materia di svolgimento delle manifestazioni di sorte locali.
Il citato provvedimento consente l’organizzazione di:
a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).
L’effettuazione delle manifestazioni è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei rappresentanti legali degli enti organizzatori di una comunicazione, almeno trenta giorni prima dalla data di svolgimento, al Prefetto competente ed al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di effettuazione della manifestazione debbono essere segnalate ai predetti organi in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.
Alla comunicazione, oltre ad una adeguata specificazione delle esigenze finanziarie sottese alla organizzazione della manifestazione, va allegata la seguente documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
c) per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali in mancanza delle condizioni descritte e/o della necessità di ricorrervi per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente promotore diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
Il controllo sul loro regolare svolgimento è rimesso al Comune, il cui incaricato, designato dal Sindaco, presenzia alle operazioni di chiusura, delle quali redige processo verbale inviato in copia al Prefetto.