Ufficio Territoriale del Governo  

                                        

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Ricorsi avverso verbali relativi ad infrazioni del codice della strada.

Il ricorso può essere presentato o innanzi al Prefetto, per il tramite dell'organo che ha accertato la violazione, oppure presso il Giudice di Pace, competenti per territorio.

Esso, redatto in carta semplice, deve pervenire entro 60 giorni dalla contestazione della violazione e deve essere sottoscritto dal conducente del veicolo o dall'obbligato in solido (il proprietario del veicolo). Con il ricorso può anche essere chiesta l'audizione personale.

In seguito all'esame del verbale, del ricorso, delle controdeduzioni prodotte dall'organo accertatore nonché di quanto dichiarato in sede di eventuale audizione, la Prefettura decide in merito sulla base della normativa vigente e della giurisprudenza aggiornata. 

In caso di accoglimento del ricorso è prevista l'emanazione di ordinanza di archiviazione degli atti.

In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto, entro 90 giorni, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della cifra indicata sul verbale.  

Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre ricorso, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, al Giudice di Pace, competente per territorio.