Servizio Depenalizzazione codice stradale e Servizio Patenti e Circolazione

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            Dirigente: Dr. Davide Garra, Vice Prefetto Aggiunto

 

Sospensione patente.

Nel caso la commessa violazione alle norme del codice della strada preveda la sospensione della patente di guida, l'organo accertatore la ritira e la trasmette entro 5 giorni, unitamente al relativo verbale di accertamento, alla Prefettura competente per territorio.

Il Prefetto, entro i successivi 15 giorni deve emanare il provvedimento con il quale determina il periodo di sospensione, graduando entro il minimo ed il massimo della pena prevista, considerando anche le eventuali precedenti analoghe violazioni.

Al termine del periodo di sospensione, la patente viene trasmessa ai fini della restituzione, agli organi di polizia stradale che contatteranno l'interessato oppure, su richiesta sottoscritta, alla Prefettura di residenza o, ancora, può essere ritirata presso questi Uffici dall'interessato o da un delegato (con delega sottoscritta).

Se la patente è stata ritirata ai sensi dell'art. 187, commi 2 e 3 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), può essere restituita all'interessato solo dietro presentazione del Certificato della Commissione Medica Provinciale che lo dichiara idoneo alla guida.

Avverso il verbale di accertamento è ammesso ricorso.

Anche l'ordinanza prefettizi di sospensione della patente, entro 30 giorni dalla notifica, è opponibile innanzi al Giudice di Pace.